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New Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - non EU citizens

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Post by Admin Mon May 19, 2014 2:00 pm

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti.

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.: la pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 KB) che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 MB).

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il rilascio è subordinato al superamento del test. Nel sito web del Ministero dell'interno ci sono tutte le informazioni

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall'interessato e corredato di fotografie aggiornate.

Alla domanda è necessario allegare:

copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
copie delle buste paga relative all'anno in corso;
documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
contrassegno telematico da € 16,00

Il costo della raccomandata è di € 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana". Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

a)attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;

b)titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

c)riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

d)attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;

e)certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo consente di: Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere chiesto dallo straniero anche per un proprio familiare (coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio; figli maggiorenni a carico che non possano, per ragioni oggettive, provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori che hanno più di 65 anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute).
In questo caso, oltre al possesso da parte di ciascun familiare del requisito della pregressa permanenza quinquennale in Italia, deve essere dimostrata la disponibilità di un reddito sufficiente rispetto alla composizione del nucleo familiare (da calcolare sulla base degli importi riportati nella tabella 2), e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

entrare in Italia senza visto;
circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero;
soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro,
usufruire, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale, delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto;
partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa
usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza (leggi circolare pdf 616 kb), mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

30/09/2013
(modificato il 27/11/2013)
From the website of the Polizia di Stato
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