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New visa rules - non EU citizens

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Post by Admin Mon May 19, 2014 2:23 pm


Visto di ingresso

Chi deve richiedere il visto

(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011 e novellato Regolamento (CE) n. 539 del 2001; novellato Regolamento (CE) n. 562 del 2006 - codice frontiere Schengen; regolamento (CE) n. 810 del 2009 -codice dei visti).

Il visto d'ingresso è l'autorizzazione concessa agli stranieri e agli apolidi per l'attraversamento delle frontiere e, quindi, per l'ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e la relativa vignetta è applicata sulle pagine dedicate del passaporto o altro documento di viaggio (pdf 20 KB) valido del richiedente.

Tutti gli stranieri e gli apolidi per entrare in Italia devono chiedere il visto d'ingresso.

N.B. Ricordiamo che sono stranieri i cittadini non appartenenti alla Unione Europea o allo spazio Schengen

I cittadini di alcuni Paesi (pdf 19 KB) non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni. (pdf 19kb) Dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall'obbligo del visto per corto soggiorno possono far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto d'ingresso per studio. Leggi la circolare e le disposizioni del Ministero Affari Esteri (pdf 184 kb)

Diversamente, cittadini di altri Paesi (pdf 14 KB) hanno sempre l'obbligo di visto.

Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni (tranne che per cure mediche e attività lavorativa remunerata) le persone provenienti da: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Maurizio, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, San Marino, Santa Sede, Serbia, Seicelle, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
La misura della esenzione dal visto si applica inoltre a:

cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas), nonché ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese (RAS di Hong Kong e RAS di Macao), e ai cittadini di Taiwan;
cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico locale;
allievi di un Paese terzo i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e risiedono in uno Stato membro che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un titolo di soggiorno e di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito "Alien's passport").

Il periodo di permanenza previsto dal visto è prorogato qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto. Tale periodo di validità può essere prorogato se il titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie che ne giustifichino la proroga.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno valido è esente da visto per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al riguardo, occorre considerare il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno.

Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

Particolari agevolazioni per l'ingresso in Italia, anche in esenzione di visto, sono previste invece, per il titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, ovvero per il titolare di carta blu UE (lavoratori altamente qualificati) rilasciata da un altro Stato membro che sia ivi legalmente soggiornante da 18 mesi, per lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'UE, e per lo studente universitario che ha iniziato il corso di studio in altro Stato membro.
I cittadini di San Marino e della Santa Sede sono esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia.

Domanda di visto

Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

finalità del viaggio;
mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

Tipologie di visto

Ai sensi del codice comunitario dei visti sono previsti:

visti Schengen uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare sul territorio di tutti gli Stati dell'area Schengen per soggiorni brevi fino a 90 giorni all'interno dello Spazio Schengen.
visti con validità territoriale limitata (VTL), che invece consentono al titolare di circolare solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato;
visti di transito aeroportuale, che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.


Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, sulla vignetta adesiva, alla voce "tipo di visto", è apposta una lettera, che può essere A (nel caso di transito aeroportuale), C (nel caso di soggiorni di breve durata, validi fino a un massimo di 90 giorni) e D (nel caso di soggiorni di lunga durata, validi oltre 90 giorni).

Il decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011 elenca e delinea l'ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti all'estero. Tali visti possono essere rilasciati per i seguenti 19 motivi:

adozione;
affari;
motivi familiari;
cure mediche;
diplomatico;
gara sportiva;
invito;
lavoro autonomo;
lavoro subordinato;
missione;
motivi religiosi;
reingresso;
residenza elettiva;
studio;
ricerca;
transito;
turismo,
vacanze lavoro;
volontariato.

30/09/2013
(modificato il 26/11/2013)
From the website of the Polizia di Stato
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